(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
                      n. 52 del 31 marzo 2009) 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                              Finalita' 
    1. La Regione Emilia-Romagna,  in  armonia  con  la  legislazione
comunitaria  e  statale,  al  fine  di  valorizzare   il   patrimonio
economico,  socio-culturale  ed  ambientale  del  proprio  territorio
attraverso le attivita' del settore agricolo,  promuove  lo  sviluppo
dell'agriturismo e della multifunzionalita' delle aziende agricole. 
    2. La presente legge e' volta in particolare a: 
      a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di
ciascun territorio; 
      b) favorire il mantenimento delle attivita'  umane  nelle  aree
rurali con specifico riferimento alle zone montane; 
      c)  sviluppare  la  multifunzionalita'  in  agricoltura  e   la
differenziazione dei redditi agricoli; 
      d) promuovere iniziative a difesa del suolo, del  territorio  e
dell'ambiente  da  parte  degli  imprenditori   agricoli   attraverso
l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della  qualita'
di vita; 
      e) favorire il mantenimento e lo sviluppo agricolo e  forestale
del territorio rurale e la  valorizzazione  del  sistema  delle  aree
protette; 
      f)  recuperare  il  patrimonio  edilizio  rurale  tutelando  le
peculiarita' paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali; 
      g)  sostenere  ed  incentivare  le   produzioni   tipiche,   le
produzioni di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche; 
      h) promuovere iniziative di valorizzazione dei prodotti  e  dei
servizi offerti dall'azienda agricola multifunzionale; 
      i) avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al  mondo
agricolo, alle sue tradizioni,  alla  sua  cultura  per  favorire  la
conoscenza del sistema agroalimentare regionale. 
    3. Per le finalita' di cui al comma 2,  lettera  g),  la  Regione
promuove  inoltre  la  formulazione  di   linee   guida   a   livello
provinciale, in accordo con le diverse rappresentanze dei settori del
turismo e dei produttori agricoli, atte a favorire la conoscenza e la
valorizzazione delle produzioni tipiche  e  locali  e  della  cultura
enogastronomica regionale.